L’assemblea può cambiare ditta appaltatrice per un lavoro straordinario?

Si, l’assemblea può decidere di sostituire la ditta incaricata di eseguire delle opere.
In linea di massima l’appalto può essere riassegnato senza conseguenze per il condominio, se avviene prima che l’amministratore firmi il contratto con la ditta.

Può accadere infatti, che dopo l’assemblea di nomina ditta appaltatrice, alcuni condòmini (in virtù dell’ art 66 attuazioni c.c.) domandino all’amministratore di convocare una riunione straordinaria (almeno 2 che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio) chiedendo di ridiscutere il punto all’ODG perché magari hanno trovato una ditta che offra migliori condizioni di quella scelta.
Sarà sempre facoltà dell’Assemblea effettuare la delibera di conferma o cambio.

Attenzione: spesso si dice che la decisione sull’affidamento dell’appalto debba avvenire dopo che l’amministratore abbia presentato 3 preventivi in busta chiusa e che una volta aperte le offerte non se ne possano vagliare altre.

Ebbene questo non vale in abito condominiale!
L’assemblea ha la facoltà di decidere a chi affidare la manutenzione delle proprie aree ed anche di cambiare idea… con i quorum deliberativi del caso ovviamente….

È possibile sostituire la ditta anche dopo aver firmato il contratto, ma in questo caso vi saranno delle conseguenze. Si incorrerà in penali che il contratto sicuramente riporterà.

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